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I documenti che un tempo dovevano essere raccolti dagli sposi ora, grazie all'autocertificazione, vengono acquisiti direttamente dal Comune dove si intende effettuare le pubblicazioni.
VISITA PREMATRIMONIALE
Una visita prematrimoniale è molto importante. Tutti gli esperti la consigliano e pochi fidanzati vi si sottopongono! E’ doveroso invece nei confronti del vostro partner oltre che di voi stessi, sia per un controllo generale che per evidenziare eventuali problemi genetici. Non abbiate paura di sottoporvi ad una visita medica completa, quando si è davvero insieme si può affrontare qualsiasi eventuale complicanza. Rivolgetevi al vostro medico di fiducia che provvederà a consigliarvi.
IL RITO CIVILE
Per il matrimonio civile basta fissare un appuntamento e presentarsi presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi: il funzionario provvederà d'ufficio a richiedere ai comuni di nascita e di residenza dell'altro sposo, i documenti necessari; dopodiché l'Ufficiale di Stato Civile redigerà un verbale di pubblicazione e redigerà l'atto di pubblicazione.
I documenti necessari sono:
Certificato contestuale: documento unico che riassume stato civile libero, cittadinanza e residenza.
Estratto dell'atto di nascita
Pubblicazioni civili.
Le pubblicazioni dovranno rimanere affisse per due settimane consecutive (comprensive di due domeniche) nei comuni di residenza dei futuri sposi. Passato questo periodo ci si deve presentare in comune, con il certificato di avvenuta pubblicazione, per firmare l'atto di pubblicazione o consenso.
Il ritiro del consenso deve avvenire alla presenza di due testimoni, muniti di documento d'identità. E' usanza che al ritiro vi partecipino i genitori degli sposi. Dopo 4 giorni dal ritiro del consenso e nei successivi 6 mesi (180 gg.) ci si può sposare. Fuori da questo arco di tempo il documento perde la sua validità e deve essere rifatto.
In casi particolari servono altri documenti in aggiunta:
Per lo sposo con meno di 26 anni. Serve una fotocopia del congedo militare, o documento analogo.
Per i vedovi. Copia dell'atto di morte del coniuge in documento integrale, da richiedere con autorizzazione della Procura della Repubblica, che compete sul territorio.
Separazione e divorzio. Chi ha ottenuto l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, non può sposarsi prima di 300 giorni dalla data di annotazione della sentenza.
Minorenni. Nel caso in cui uno degli sposi o entrambi siano minorenni, di età compresa fra i 16 e 18 anni, devono ottenere il decreto di autorizzazione dal tribunale dei minori competente.
Per gli stranieri. Certificato di capacità matrimoniale che deve essere rilasciato dal Consolato o Ambasciata di competenza. Se risultasse incompleto, deve essere aggiunto l'atto di nascita nel modulo plurilingue o con traduzione eseguita dal Consolato stesso o da un perito traduttore apposito.
RITO RELIGIOSO
Siete orientati verso il rito religioso?
Sarà bene contattare il parroco della propria chiesa o della chiesa prescelta almeno un anno prima della data stabilita, così da ottenere in tempo utile tutte le informazioni e la documentazione necessaria.
E' molto importante accertare:
Capienza della chiesa
Eventuali limitazioni riguardanti la realizzazione di foto o flash durante la cerimonia
Divieto durante il rito religioso all'esecuzione di brani musicali che non rientrano nell'ordinamento ecclesiastico (deroga a volte concessa prima dell'inizio e dopo la conclusione del rito)
DOCUMENTI NECESSARI PER IL RITO RELIGIOSO
Il matrimonio religioso concordatario ha lo stesso effetto di quello civile, con la differenza di essere considerato indissolubile (salvo rare eccezioni).
Oltre a tutti i documenti citati nel Rito Civile, (vedi sopra) per il Rito Religioso Cristiano servono in aggiunta:
Il certificato della partecipazione al corso prematrimoniale.
Certificato di Battesimo e S. Cresima, documenti da richiedere presso il parroco della parrocchia dove e' stato celebrato il Rito del Battesimo e della Cresima; nel caso la seconda fosse stata celebrata in altra parrocchia, deve essere richiesta in quest'ultima dove e' stata celebrata.
Prova di stato libero: alla presenza di due testimoni, con giuramento.
Le pubblicazioni debbono indicare le generalità degli sposi, il luogo dove viene celebrato il matrimonio ed essere esposte sia nella parrocchia dell'uno che dell'altra. Sarà il Parroco che le affiggerà e chiederà le pubblicazioni civili in Comune, che dovranno rimanere esposte per otto giorni (due domeniche consecutive).
Se il matrimonio verrà celebrato fuori dalla propria Diocesi, è necessario il nulla osta del parroco e la vidimazione della Curia sullo stato dei documenti.
IL CORSO PREMATRIMONIALE:
Per chi deve
sposarsi con rito religioso è obbligatorio partecipare al corso prematrimoniale. Gli sposi
devono richiedere al parroco della parrocchia di residenza, informazioni circa
le modalità di partecipazione.
I corsi prematrimoniali si tengono in ogni parrocchia, e la partecipazione
prevede un tempo che varia dalle 4 alle 6 settimane.
Una volta risolta la parte burocratica potrete dedicarvi alla vera e propria organizzazione della cerimonia.
LA COSTITUZIONE
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
ART. 30: E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
CODICE CIVILE
ART. 143: Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
ART. 143bis: Il cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
ART. 144: Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
ART.147: Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
ART. 148: Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione é regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
ART.159: Regime patrimoniale trai coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo (articoli 177-197)
ART. 160 Diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO
Parentela. In linea diretta all'infinito, in linea collaterale fino al secolo grado (cognati). L'affinità, l'adozione e l'affiliazione (nel senso che i figli adottivi sono parificati ai legittimi per quello che concerne gli impedimenti al matrimonio).
Vincolo di un precedente matrimonio.
Non può stipulare matrimonio la coppia composta da due persone, in cui una delle due è stata condannata per omicidio o tentato omicidio nei confronti del coniuge dell'altra.
Lutto vedovile e divorzio. Un nuovo matrimonio non può essere contratto prima che siano trascorsi dieci mesi dal termine del precedente.